N NORME. red.it

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' generali).
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Continuita' educativa)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potesta' parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
2. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di favorire opportune amornizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art. 3.

(Composizione delle classi).
1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.

Art. 4.

(Organici del personale docente).
1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonche' da quanto previsto dall'articolo 8.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo e' costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. Gli insegnamenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 7.
4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.

Art. 5.

(Programmazione e organizzazione didattica).
1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
2. Essa si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarieta' dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.
6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attivita' didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attivita' di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.
Note all'art. 5: - Il testo dell' (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) e' il seguente: "Art. 4 (Collegio dei docenti). - Il collegio dei docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun insegnante; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' dell' , e del conseguente , relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento; h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni; i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g)". - Il testo degli e (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) e' il seguente: "Art. 2. - Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attivita' la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell' , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attivita' di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unita' di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonche' delle disponibilita' edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attivita' didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico". "Art. 11. - Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneita' nella scuola elementare e media e quelli di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo. Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1 settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attivita' scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno".

Art. 6.

(Interventi in favore degli alunni portatori di handicap).
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficolta' di apprendimento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attivita' didattica generale.
2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.
3. Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita' del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 7.

(Orario delle attivita' didattiche).
1. L'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attivita' didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, puo' essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreche' la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attivita' didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attivita' didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalita' di svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilita' strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualita' dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi e' consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 8.

(Progetti formativi di tempo lungo).
1. A decorrere dell'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per i gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.
Note all'art. 8: - Il testo dell' (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) e' il seguente: "8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1 settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilita' a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attivita' sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sara' definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica". - Il testo dell' (Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale) e' il seguente: "Art. 1. - Le attivita' integrative della scuola elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo. Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra' scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali. Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e' istituito un posto di insegnante elementare di ruolo. A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli insegnamenti di cui al primo comma. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo".

Art. 9.

(Orario di insegnamento)
1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attivita', il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attivita' di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
8. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 12 della citata (v. nelle note all'art. 8), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - L'amministrazione scolastica e' tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, e' consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25 anche ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1. Qualora all'insegnante siano affidate piu' classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10. Gli , , , , , sono abrogati".

Art. 10.

(Insegnamento di una lingua straniera).
1. Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlmentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di piu' lingue e' obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera puo' essere disposto previa intesa con gli enti locali compententi.

Art. 11.

(Valutazione degli alunni).
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Art. 12.

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento).
1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle universita' e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attivita' di aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplementi temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Nota all'art. 12: - Il testo dell' (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), come modificato dall'articolo unico della , e' il seguente: "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla , assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo, del presente articolo. A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media. In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti. E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al , che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all' , purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo sipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all' . Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni. Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali".

Art. 13.

(Verifica e adeguamento dei programmi didattici).
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 14.

(Scuola elementare non statale).
1. La scuola elementare parificata e' tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

Art. 15.

(Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita').
1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilita' di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e preso gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente contrazione di alunni nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovra' essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle provincie nella quali sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare.
E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei Conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 16.

(Norma finanziaria).
1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attivita' di aggiornamento di cui all'articolo 12, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI