Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 giugno 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -----------
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
MARZO 1990, N. 64.
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: " legge 8 agosto 1977, n. 584 ,", sono inserite le seguenti: "e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55 ,".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 , e' sostituito dal seguente:
'Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari'".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
MARZO 1990, N. 64.
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: " legge 8 agosto 1977, n. 584 ,", sono inserite le seguenti: "e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55 ,".
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 , e' sostituito dal seguente:
'Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia e' equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari'".