N NORME. red.it

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell' (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito da ultimo dall' , poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'art. 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Composizione della segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato con funzioni di legittimita' che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.
2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non puo' essere rinnovato.
L'assegnazione alla segreteria nonche' la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento.
Titolo di base per la partecipazione al concorso e' la laurea in giurisprudenza.
4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.
5. Detto personale e' inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.
7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno".
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' : Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura e' composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalita' della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.
3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7- bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
Nota all'art. 3: Per il contenuto dei e si veda la nota all'art. 2.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato".
Nota all'art. 4: Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17 (Forma dei provvedimenti). - Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall' , i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato. Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato".

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito".
2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto".
Nota all'art. 5: Il testo dell' , come sostituito dall' , poi modificato dagli e , dall' e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 23 (Componenti eletti da magistrati). - I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti:
"Art. 24-bis (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte). - 1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.
2. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.
3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale.
4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'.
6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.
7. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter;
c) agli altri adempimenti di sua competenza.
Art. 24-ter (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimita' ai quattro collegi territoriali).
1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita' votano presso la Corte di cassazione.
2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.
3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.
4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione".

Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonche' dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita';
b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- ter.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.
3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.
4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'.
5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.
7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.
8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
9. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.
10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale.
11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'.
14. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".

Art. 8.

1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.
2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.

Art. 9.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni".
Nota all'art. 9: Il testo dell' , come da ultimo sostituito dall' , poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 26 (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente".

Art. 10.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale.
2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano per eta'.
3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'".

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo".
2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche".
Nota all'articolo 11: Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 33 (Incompatibilita'). - I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche. Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia. I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".

Art. 12.

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".
Nota all'articolo 12: Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 33 (Incompatibilita'). - I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche. Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia. I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".

Art. 13.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1.
Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.
2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive.
3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27.
4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non puo' essere espresso piu' di un voto di preferenza.
5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'".
Nota all'art. 14: Il testo dell' (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie), il cui secondo comma e' sostituito prima dall' e poi dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono. I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche il soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'".

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

Art. 18.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.
2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Nota all' reca: "Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica".

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato



ALLEGATO TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO
(Articolo 8)
=====================================================================
Distretti di
corte di appello
Collegio compresi in Capoluogo
ciascun collegio del collegio
_____________________________________________________________________ Nord Genova Milano
Torino
Milano
Brescia
_____________________________________________________________________ Centro-Nord Venezia Bologna
Trento
Trieste
Bologna
Firenze
Ancona
L'Aquila
Perugia
_____________________________________________________________________ Roma ed isole Roma Roma
Palermo
Messina
Catania
Caltanissetta
Cagliari
_____________________________________________________________________ Sud Napoli Napoli
Bari
Lecce
Potenza
Catanzaro
Campobasso
Salerno
Reggio Calabria