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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 aprile 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20
GENNAIO 1990, N. 3.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› marzo 1990 e' soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408 , modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134 , a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Invalidita' civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui all' articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".