Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 marzo 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'articolo:
al comma 1, dopo le parole: "dirigenti civili", sono aggiunte le seguenti: "e militari";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1 marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1 gennaio 1990";
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l' articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ";
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4.bis.
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
4-quarter. Le disposizioni previste dall' articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , e all' articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , sono estese ai dirigenti civili dello Stato"
All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza ", nonche', per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n.72 , ed ai segretari cominali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell l'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'articolo:
al comma 1, dopo le parole: "dirigenti civili", sono aggiunte le seguenti: "e militari";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1 marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1 gennaio 1990";
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l' articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ";
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4.bis.
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
4-quarter. Le disposizioni previste dall' articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalita', anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all' articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , e all' articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , sono estese ai dirigenti civili dello Stato"
All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza ", nonche', per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n.72 , ed ai segretari cominali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell l'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio".