Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono dichiarate, a tutti gli effetti, equipollenti alla laurea in economia e commercio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2.
1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1 febbraio 1960, n. 67, e' dichiarata a tutti gli effetti.
Nota all' reca: "Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI