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Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.