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Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

Art. 20

Art. 20
1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione della presente convenzione o l'adozione di emendamenti alla stessa.
2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti alla Convenzione per provvedere alla revisione della convenzione o all'adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli stati Parti che non siano inferiori a dieci.
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato avere ad oggetto la Convenzione cosi' come emandata.