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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

Art. 21

Articolo 21
PROFESSORI ED INSEGNANTI
1. Le remunerazioni percepite da un professore od un insegnante il quale e' residente di uno Stato contraente all'inizio della sua permanenza nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato allo scopo d'insegnare o di intraprendere studi avanzati o ricerche, per un periodo non superiore a due anni, presso un'universita', istituto d'istruzione superiore, scuola o altro istituto d'istruzione in detto altro Stato contraente. sono esenti da imposizione in detto altro Stato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il termine "remunerazione" comprende le rimesse derivanti da fonti situate al di fuori dell'altro Stato effettuate per consentire al professore od insegnante di porre in essere gli scopi al cui paragrafo 1.