Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dai seguenti:
"Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
"Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' (Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'art. 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della . Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.
La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
- La contiene: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".
"Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistena informativo) e' il seguente: "I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale ad essi intestato. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto".
Art. 3.
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dal seguente:
"Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale".
"Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale".
2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dal seguente:
"I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato".
"I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato".
3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.
Nota all'art. 3:
Il testo dell' (per il cui titolo si veda nelle note all'art. 1), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale.
Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale piu' vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facolta' di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.
La rata bimestrale comprende una mensilita' posticipata ed una anticipata.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma.
I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".
"Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalita' di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1989
COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------