Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore.
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si riporta qui di seguito il testo vigente dell' (Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla e dalla presente legge:
"Art. 18. - Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".