Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.
Art. 21
ARTICOLO 21.
(Modalita' delle comunicazioni).
1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
2) Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.
(Modalita' delle comunicazioni).
1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
2) Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.