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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.

Convenzione - Allegato I

APPENDICI - ALLEGATI
ALLEGATO I
A. Ai fini della presente Convenzione il termine "arma da fuoco" designa:
1. Ogni oggetto che: i) e' stato creato o adattato, per servire come arma attraverso la quale dei pallini di piombo, una pallottola o un altro proiettile, o sostanza nociva gassosa liquida o di altro genere possono essere sparati tramite una pressione esplosiva, gassosa o atmosferica o per mezzo di altri agenti propulsori, e ii) corrisponde a una delle seguenti descrizioni particolari restando inteso che i comma da a) ad f) incluso il comma i) non comprendono gli oggetti a propulsione esplosiva:
a) armi automatiche;
b) armi corte semi-automatiche o a ripetizione o ad un colpo;
c) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione con una canna rigata almeno;
d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata;
e) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione solo a canna (s) liscia (s);
f) lancia-razzi portatili;
g) ogni arma o ogni altro strumento creato in modo da poter causare un danno alla vita o alla salute delle persone con il lancio di sostanze stupefacenti, tossiche e corrosive;
h) lancia-fiamme destinati all'attacco o alla difesa;
i) armi lunghe ad un colpo a canna (s) liscia (s) soltanto;
j) armi lunghe a propulsione a gas;
k) armi corte a propulsione a gas;
l) armi lunghe a propulsione ad aria compressa;
m) armi corte a propulsione ad aria compressa;
n) armi che lanciano proiettili spinti solo da una molla.
A condizione che sia escluso da questo paragrafo 1 ogni oggetto che altrimenti vi sarebbe incluso, ma che:
i) e' stato definitivamente reso inadatto all'uso;
ii) non e' sottoposto ad un controllo a causa della sua scarsa potenza;
iii) e' stato creato per motivi di allarme, di segnalazione, di salvataggio, di macellazione, di caccia o pesca all'arpione, o destinato a scopi industriali o tecnici a condizione che possa essere utilizzato solo per questo uso specifico;
iv) non e' sottoposto nel paese di provenienza a controlli perche' oggetto antico.
2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo, o la canna di ogni oggetto compreso nel precedente paragrafo 1.
3. Ogni munizione espressamente destinata ad essere sparata da un oggetto compreso nei comma da a) ad f) incluso e nei comma i), j), k), o n) del precedente paragrafo 1 e ogni sostanza o materia propriamente destinata ad essere sparata ad uno strumento compreso nel comma g del precedente paragrafo 1.
4. I telescopi fari o telescopi con amplificatore elettronico per luci infrarosse o luce residuale a condizione che siano destinati ad essere montati su un oggetto compreso nel precedente paragrafo 1.
5. Un silenziatore destinato ad essere montato su un oggetto incluso nel precedente paragrafo 1.
6. Ogni granata, bomba od ogni altro proiettile contenente un dispositivo esplosivo o incendiario.
B. Ai fini del presente Allegato:
a) "arma automatica" designa un'arma che puo' tirare raffiche ogni qualvolta viene premuto il grilletto;
b) "arma semi-automatica" designa un'arma che tira un proiettile ogniqualvolta viene premuto il grilletto;
c) "arma a ripetizione" designa un'arma che ogniqualvolta si spari, oltre al grilletto deve essere azionato un meccanismo;
d) "arma ad un colpo" designa un'arma la cui o le cui canne devono essere caricate prima di ogni colpo;
e) "arma corta" designa un'arma la cui canna non supera i 30 centimetri o la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri.