Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Art. 1.
((
1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita' indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
b) avere assolto gli obblighi scolastici ))