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Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di eta' per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e' sostituito dal seguente:
"5) eta' non superiore ad anni settanta".
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all' reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) buona condotta; 4) sana costituzione fisica; 5) eta' non superiore ad anni settanta". L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, e' cosi' formulato: "Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' ".