Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni medesimi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e' il seguente:
"Art. 26. - Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:
beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettivita';
ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella , fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su atorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.
I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.
Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato.
La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.
I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali".