Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Art. 1.
Obbligo dell'iscrizione
1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".
- L' e' cosi' formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
- Gli , come sostituiti dalla e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.