Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.
Art. 1.
(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi)
1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1 terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonche' al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del tratta mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.
2. Tali norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , :
-L' (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall' per la cessazione di ogni contribuzione, finamziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con modificazione, della , sostituisce l' . Il primo e secondo comma di detto articolo cosi' recitano:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e' posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.Con il medesimo provvedimento detto personale sara' ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste".
-Il convertito, con modificazioni, della , reca il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla , sulla occupazione giovanile. Le modalita' del relativo art.24-quinquies sono le seguenti:
"Art.24- quinquies - Il personale indicato al , nonche' quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle , e' assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera' l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della , del personale di cui al primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al , in base alla , in armonia con le norme previste dall' , e dell' .
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della , e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza e dal .
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap.5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
-Le integrazioni di cui all' (Proroga del termine previsto dall' in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell' , sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sono le seguenti:
Art.21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni dell'articolo 24-quinques del , convertito si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo con modificazione, nella o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al , in base a leggi speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinques.
-Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 618/1977 concerne l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai.
Note all' convertito,con modificazioni, dalla , reca norme transitorie per il trasferimentoi alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La , reca norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche r per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La concerne l'stituzione del Servizio sanitario nazionale.
Art. 2.
(Personale trasferito alle regioni)
1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.
5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.
6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a
pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.
5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.
6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Note dell' concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. Le disposizioni del relativo articolo 6 sono le seguenti:
Art.6.-In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione dei contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
Note all' reca norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.
- Il decreto del Presidente della Repubvblica n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' .
- Il decreto Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 761/1979 concerne lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali. Le sisposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del predetto decreto sono le seguenti:
Art. 74 (Trattamento di quiescenza del personale). - Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla .
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l' . Lo stesso articolo si applica anche la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al e , si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al . Si applica, altresi', il terzo comma del presente articolo.
Art. 76 (Trattamento di previdenza del personale).- Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 e' iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche la personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla .
In relazione ai trasferimenti di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione prevedenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti, di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell-'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto all'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al e , si applicano ai fini di un trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al . Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'EMPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.
Nota all' , convertito, con modificazioni, dalla , reca provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
Note all'art. 2, comma 8:
- Per quanto riguarda l' v. nota all'art. 2, comma 3.
- Il D. P. R. n. 1036/1972 reca norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 a cui si applicano le norme dell' e' quello appartenente all'Istituto edilizia sociale (ISES) che attua il servizio sociale di cui all' (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I. N. A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori).
Art. 3.
(Personale assegnato ad altri enti pubblici)
1. Il personale di cui all'articolo 1, nonche' quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identita' di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.
2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziche' alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonche' con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esecutive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il personale gia' iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferira' al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti. L'iscrizione e' consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purche' gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liquidate a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettuino, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi.
7. Il trattamento previsto nel comma 6 e' esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel suddetto comma 6, sempreche' l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.
Nota all'art. 3, comma 3:
Per quanto riguarda l' , v. nota all'art. 2, comma 3.
Nota all' (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' entrata in vigore il 3 aprile 1975.
Art. 4.
(Personale assegnato allo Stato)
1. Al personale di cui all'articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' dell'ar ticolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare per il mantenimeno della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza gia' esistenti presso gli enti di provenienza.
5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' :
- Per l' e , convertito, con modificazioni, dalla v. nota all'art. 1, comma 1.
L' , convertito con modificazioni, dalla (per il titolo v. nota all'art. 1, comma 1) prevede quanto segue:
Art. 1 - octies. - Le isituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1 settebre 1978.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominativo dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'isituzione.
In attuazione dell' , i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.
Gli immobili di proprieta' dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprieta' ai comuni.
I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali, dal 1 settembre 1978 il personale docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo e' trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianita' possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incarico a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'ammissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalita' previste dal e .
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla , e, quanto a lire 1.227 milioni, con normali stanzioamenti dei competenti capitoli dello stato di prevensione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4, comma 3:
Per quanto riguarda il contenuto dall' v. nota all'art. 2, comma 3.
Art. 5.
(Trasferimento dei capitali di copertura)
1. I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data dii entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalita' di cui al citato articolo 75.
Nota all'art. 5, comma 1:
Si trascrive l'intero testo dell'art. 75 del D. P. R. n.
761/1979 (per il titolo vedere nota all'art. 2, comma 4):
Art. 75 (Operazione per la posizione assicurativa in atto).
- Al personale comple tato nell'art. 74 secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il manteni mento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambto dell'assicurazione generale obbli gatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzionedi cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al e .
In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'IMPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicuratore generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei presistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall' , previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'IMPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, per le pregresse posizioni presidenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all' , ovvero .
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del , o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell' , con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al , e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico della'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all' .
Art. 6.
(Indennita' premio di fine servizio)
1. Il personale di cui all'articolo 2 e' iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianita' maturata presso l'ente di provenienza.
2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi 2 e 3, e' corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.
5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 4, l'INADEL ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli ex dipendenti della soppressa Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) transitati agli enti locali.
Art. 7.
(Indennita' di anzianita' o equivalente)
1. Al personale di cui all'articolo 3 compete l'indennita' di anzianita' o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianita' di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.
2. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al comma 1.
3. L'ente di destinazione provvedera' a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennita' di anzianita' o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo al personale interessato l'eventuale eccedenza rispetto all'importo versato ai sensi del comma 2.
4. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liqidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 2.
Art. 8.
(Indennita' di buonuscita).
1. Il personale di cui all'articolo 4 e' iscritto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.
2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
3. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.
4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per l'indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennita' stesse, a norma del comma 3.
6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' di anzianita', ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 5, l'ENPAS ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del comma 3.
7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennita' di cui al comma 4 e' utile, oltreche' per il computo dell'indennita' di buonuscita, anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.
8.Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
8.Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, comma 4, puo' chiedere il riscatto, ai fini dell'indennita' di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
9. Nei confronti del personale di cui al comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti puo' esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Note all' :
- L' (per il titolo v. nota all'art. 6, comma 3) cosi' recita:
Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con l'esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 3; sono altresi' vietate assunsioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipenedente degli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro.
Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il trasferimento del personale, disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria delle'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, in cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ed esaurimento, distinti per carriere, istituti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e conle modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o carriera.
Per il titolo del D. P. R. n. 618/1977 v. nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 8:
Il D. P. R. n. 1032/1973 concerne l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. I servizi ed i periodi riscattabili ai sensi del relativo art. 15 qui riportato sono i seguenti:
Art. 15 (Servizi e periodi riscattabili). - I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quescenza statale.
Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, a sensi dell' .
Art. 9.
(Svincolo delle polizze di assicurazione)
1. Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potra' comunque essere inferiore alle quote di indennita' versate maggiorate degli interessi legali.
Nota all' , concerne la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennita' dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di impiego.
Art. 10.
(Enti associativi)
1.Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sara' effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.
2. La quota di indennita' corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalita' indicate nel 1 comma sara' versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - provvedera' altresi' a liquidare ed a corrispondere la quota di indennita' di anzianita' prevista dal comma 1, nonche' a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale e' stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonche' dell'articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richiete avanzate dalle amministrazioni interessate.
4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sara' imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potra' essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Nota all'art. 10, comma 1:
Il testo sell'art. 115 del D. P. R. n. 616/1977 (per titolo v. nota all'art. 2, comma 4) e' il seguente:
Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere, come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Pre sidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associa tive, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolotale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977, salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a far tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che saltuariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
Nota all'art.10, comma 2:
Il D P.R. n.509/1979 reca approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quin to comma, perche' ritenute in contrasto con la .
Nota all'art.10, comma 3:
Per quanto riguarda l' v. nota all'art. 4, comma 1.
Art. 11.
(Speciali disposizioni per il personale
degli enti soppressi)
1. Al personale degli enti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.
All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianita' di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale gia' proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unita' sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali.
4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.
L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.
5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alla disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero masimo di otto unita', gia' impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attivita' trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale e' inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.
7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1 luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 11, comma 1:
-Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
Art. 1-bis-Gli enti pubblici di cui ai numeri1)Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF, 3) opera nazionale pensionati di Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8)0pera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9)Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10)Istituto nazionale 'Umberto e Margherita di Savoia', 11)Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12)Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici,14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto,15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze,29) Ente padronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie,51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italino della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori, rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, della tabella B allegata al , sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario,il medesimo assume le funzioni predette.
Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuita' delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attivita' di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidemente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Rebubblica 24 luglio 1977, n.616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonche' all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati ed invalidi per servizio, ai familiari dei caduti per servizio, sono attribuiti, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.
-Il D P.R. n.411/1976 concerne la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla .
-Per il titolo del D P.R. n.509/1979 v. nota all'art. 10, comma 2.
Nota all'art.11, comma 2:
-Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
Art.24-Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all' , in servizio presso il Ministero della sanita', alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sara' assegnato entro il limite massimo di 100 unita' con le procedure previste dall' , per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della , e dell'assistenza sanitaria di cui all'art.37 della stessa legge, e' trasferito, dal 1 luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del D P.R. 24 luglio 1977, n.618.
Puo' essere altresi' destinato al Ministero della sanita' il personale di cui al PP015
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanita', ai sensi dell' , detto personale e' inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della sanita, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sara' stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla , e relativi accordi sindacali.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministrero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
-Per quanto concerne il testo dell'art.24-quinques del predetto D.L. v. nota all'art.1, comma 1.
Nota all' si e' disposta la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.
Nota all'art. 11, comma 5:
Il D P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
Nota all'art. 11, comma 6:
Le disposizioni recate dall' (Nuovo assetto retribuito-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sono le seguenti:
Art. 32 (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).- Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita' presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal primo luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sara' attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retribuiti a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l' , con riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato in lire 82.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40.500 milioni per il 1989 e lire 41.500 milioni per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
COSSIGA DE MITA Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella
Tabella EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE
E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ruolo amministrativo
Qualifiche dell'ordinamento Posizione del personale
statale da inquadrare
Dirigente superiore
Dirigente superiore enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 .
Direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo dei ruoli regionali delle USL purche' in possesso della qualifica di dirigente superiore presso l'ente di provenienza.
Primo dirigente
Dirigente enti pubblici di cui alla legge 2 marzo 1975, n. 70
Vicedirettore amministrativo dei ruoli regionali delle USL purche' in possesso della qualifica di dirigente presso l'ente di provenienza.
8a qualifica funzionale
Collaboratore coordinatore e collaboratore con nove anni e sei mesi di anzianita'nella qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
7a qualifica funzionale
Collaboratore, assistente coordinatore con tre dici anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
6a qualifica funzionale
Assistente.
5a qualifica funzionale
Archivista dattilografo di livello differenziato, ovvero all'ottava classe stipendiale, ovvero con almeno tredici anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coadiutore amministrativo dei ruoli regionali delle USL.
4a qualifica funzionale
Archivista dattilografo.
3a qualifica funzionale
Commesso capo livello differenziato ovvero con otto anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2a qualifica funzionale
Commesso.