Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 3, dopo la parola: "procedure", sono aggiunte le seguenti: "fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La relazione prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sara' predisposta e presentata alla Commissione delle Comunita' europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno".
All'articolo 2:
al comma 3, dopo la parola: "procedure", sono aggiunte le seguenti: "fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La relazione prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sara' predisposta e presentata alla Commissione delle Comunita' europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 13 settembre 1988.