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Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilita' dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi.

Art. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".