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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e' convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 4987. Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente l'articolo 2. NOTE Nota all' , non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1987
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI