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Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi.

Art. 2.

1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresi' applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
NOTE Note all'art. 2, comma 1: - Il testo dell' (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente: "Le disposizioni del 18 giugno 1931, n. 773, del , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari". - Il testo dell' , come modificato dagli e , e' il seguente: -"Art. 6 (Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi). - E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi ne fanno le veci i supplenti. La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi". - Il testo degli e (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del , delle leggi di pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 83. - I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, agli effetti dell'art. 53 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi per le vie ordinarie e ferrate, per mare, pei laghi, nonche' pei fiumi e i canali navigabili. L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. Il Ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi. Art. 84. - La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri. Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno e' designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea. Uno dei delegati del Ministro per la guerra e' scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo. I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale Corpo delle miniere e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione".

Art. 3.

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1987
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI