Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
Art. 21.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale".
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale".