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Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.

Art. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'ultimo comma dell' (Conversione in legge del , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: "In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte". Nota all'art. 1, comma 2: L'ultimo comma dell' (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: "In caso di decesso dell'interessato l'assegno, non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".