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Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'.

Art. 21.

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause ((...)) , sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.
2. L'individuazione dei singoli beni sara' effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.
3. La Regione regolera' con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.