Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.
Art. 1.
1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e' riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche.
Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche.