Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di 108.750.000 unita' di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per il triennio 1985-87.
NOTE
Nota all' , ratifica e da' esecuzione all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972. L'art. 3 della stessa legge autorizza la partecipazione italiana al suddetto Fondo, nei seguenti termini: "La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975".