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Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(((Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). ))
((
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.))

Art. 2.

(Pensioni e assegni)
1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Con la stessa decorrenza e' istituita l'allegata tabella T.
2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonche' dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge.
L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.
3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985.
4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto e' sostituito dal seguente:
"Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E".
5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto".
Note all'art. 2, comma 2: - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 834, 11981 v. nella nota all'art. 1, comma 1. - Per il testo dell' v. nelle note all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

(Indennita' di assistenza e di accompagnamento)
1. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2.
2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:



3. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:
"La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986".
Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. n. 915, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella F, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, un'indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; A-bis; B n. 1); C; D; E, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra loro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato".

Art. 4.

(Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi)
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1985:
"ART. 9. - Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra"".
2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' abrogato.
3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Art. 5.

(Collaterali)
1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Coloro che gia' beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.
3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

Art. 6.

(Inabilita' a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilita')
1. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilita' al compimento del 65° anno di eta'.
2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo articolo 101".
Nota all'art. 6, comma 2: - Il testo dell' , gia' modificato dall' , come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 20. (Assegno di incollocabilita). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita', per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo art. 24. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma. L'assegno di incollocabilita' e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove ritenga che l'invalidita' non sia piu' tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perche' sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilita' ai fini dagli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale e' tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra. L'incollocabilita' e' riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso. Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilita'. Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo art. 101. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante e compete finche' sussistorio le condizioni che ne determinarono la liquidazione. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilita' hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita' lavorativa. In tale ipotesi puo' essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'. Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 65° anno di eta' abbiano fruito dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo".

Art. 7.

(Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L)
1. Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.
2. Le modalita', il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonche' l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procedera' alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.
4. Le tabelle I ed L, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.
Nota all'art. 7, commi 1 e 4: Il testo vigente dell' e' il seguente: "Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, e' liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella I e dalla tabella L, annesse al presente testo unico".

Art. 8.

(Indennita' di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecita' bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori)
1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985.
2. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Nota all'art. 8. commi 1 e 2: Il testo dell' e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1.

Art. 9.

(Infermi di mente)
1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma".

Art. 10.

(Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi)
1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.
2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima e' ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale da' notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 236)).
4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi e' ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facolta' di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalita', in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.
5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione e' avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio.

Art. 11.

(Responsabilita' per indebiti pagamenti. Abbuono di somme)
1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.
3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato puo' chiederne l'abbuono purche' l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.
4. L'eventuale abbuono e' accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Nota all'art. 11, comma 1: Si trascrive il testo vigente dei , e (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) (il secondo comma del medesimo articolo ha aggiunto un comma all' : v. appresso): "La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento. La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione". Il testo dell' , come modificato dal medesimo , e' il seguente: "Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave". Nota all'art. 11, comma 4: Il testo vigente dell' , come modificato dall' , e' il seguente: "Art 101 (Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra). - Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dal presente testo unico sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro. Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge. Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti. Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo al conferimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Tutti i provvedimenti concernenti pensioni, assegni o indennita' emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra, salvo quelli indicati nell'ultimo comma del presente articolo, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del comitato di liquidazione di cui al successivo art. 102. A tal fine i provvedimenti medesimi, con allegati i documenti giustificativi, sono trasmessi, non oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa emissione, al predetto comitato che si pronuncia entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Nell'ipotesi in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, lo restituisce con la relativa deliberazione, al direttore generale. Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento. In caso contrario, rinvia, con relazione motivata, il provvedimento per un ulteriore esame al comitato: ove questo non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformita' della deliberazione del comitato medesimo. In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non e' soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del provvedimento da parte del comitato di liquidazione, il direttore generale trasmette gli atti alla competente direzione provinciale del tesoro per la corresponsione del trattamento pensionistico. Le domande presentate oltre i termini di cui agli articoli 99, 100, 127 e 128 sono definite con atto del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi agli interessati a termine dell'art. 119. Contro tale atto e' ammesso il ricorso gerarchico di cui al successivo art. 115".

Art. 12.

(Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore)
1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti:
"Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".
Nota all' : L' modifica l' , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo: "Art. 107 (Funzionamento della Commissione medica superiore). - La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri. Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ad uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame. Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava. Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".

Art. 13.

(Convenzioni con medici civili)
1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati".
Nota all'art. 13, comma 1: Il testo dell' , gia' modificato dall' , come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 109 (Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore). - Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo art. 110 come risulta modificato dall' , puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro del proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati. I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di eta', ma non oltre il 78° anno di eta', nel limite di 4 unita' e purche' non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110. L'attivita' svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 del personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla , concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".

Art. 14.

(Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate)
1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Nota all' e' stato approvato il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Art. 15.

(Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale)
1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti:
"Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".
Nota all' : L' sostituisce l' , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo: "Art. 79 (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale). - E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".

Art. 16.

(Ricorsi gerarchici)
1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:
"I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato";
"I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".
Nota all' : L' sostituisce l' , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo: "Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). - Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione. Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato. In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti".

Art. 17.

(Ricorso alla Corte dei conti)
1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento".
Nota all' : L' sostituisce l' , il cui testo e' il seguente dopo le modifiche apportate dal presente articolo: "Art. 116 (Ricorso alla Corte dei conti). - Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con , e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso. Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico".

Art. 18.

(Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra)
1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra e' cosi' modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari".
2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneita', altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalita' del trasferimento.

Art. 19.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi)
1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"ART. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale e' sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.
I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresi', essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimita' o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.
All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso".

Art. 20.

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti)
1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio";
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti".
2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"ART. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890".
Nota all'art. 20, comma 1: Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 37 (Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra). - La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G. La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile. Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova di donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e perche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti. Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito alto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti" Nota all'art. 21, comma 1. Titolo I (Dei soggetti del diritto a pensione di guerra) del si trascrive il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Soggetti militari o ad esse equiparati). - Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del , assumono di diritto la qualita' di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti. La pensione, assegno o indennita' di guerra spetta, altresi', agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla , e, in caso di morte, ai loro congiunti".

Art. 21.

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915" e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA C
TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA







TABELLA E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma.
(Annue: L. 8.616.000 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 12.000.000 dal 1 gennaio 1986)

A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 7.754.400 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 10.800.000 dal 1 gennaio 1986)

B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 6.892.800 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 9.600.000 dal 1 gennaio 1986)

C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.031.200 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 8.400.000 dal 1 gennaio 1986)

D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 5.169.600 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 7.200.000 dal 1 gennaio 1986)

E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
(Annue: L. 4.308.000 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 6.000.000 dal 1 gennaio 1986)

F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 4.800.000 dal 1 gennaio 1986)

G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.584.800 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 3.600.000 dal 1 gennaio 1986)

H)
1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.723.200 dal 1 gennaio 1985)
(Annue: L. 2.400.000 dal 1 gennaio 1986)

TABELLA F
ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'







TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

SOGGETTI DI DIRITTO







Tabella N
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO

Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI