N NORME. red.it

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovra' provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;
b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;
c) potra' inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;
d) sara' previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o piu' province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicita', tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;
e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:
1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;
3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;
f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in particolare prevedere:
1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche' le modalita' ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;
2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;
3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita' di gestione del servizio;
4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;
5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestivita' e speditezza;
6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;
7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h):
I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;
III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;
IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;
h) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, provvedendosi in particolare:
a) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;
b) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni gia' affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facolta' dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonche' la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;
c) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalita' da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonche' la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverra' secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.
2. Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformita' di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicita' e funzionalita'.
3. Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attivita' lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:
a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonche' presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di eta', rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attivita' lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegatizie assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purche' in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di eta', rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di eta', rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianita', sempreche' nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;
c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.
4. Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
Note all' , recante disposizioni relative alla "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 1952 ed e' entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. - La , recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 aprile 1958 ed e' entrata in vigore il giorno stesso. La normativa suddetta e' stata modificata dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13 agosto 1971 ed e' entrata in vigore il 1 settembre successivo. - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della , in deroga all'articolo 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".

Art. 3.

1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 ottobre 1987, n. 403, (con l'art.1, comma 2) ha disposto che"Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988."

Art. 4.

1. Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicita' e funzionalita' adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 50.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potra' essere superiore a 300.
2. In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.

Art. 5.

1. Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.
2. Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sara' stabilita con i criteri e le modalita' previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, lettera f), n. 7, punto I.
3. La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali.
Note all'art. 5: - Il testo dell' , come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17. - L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' , dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con , e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al , modificato con la , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; 6) l'impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile. Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire tremiladuecento e fino ad un massimo di centomila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 602. L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate". - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12. - I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli , , e , e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con , e successive modificazioni. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al , modificato con la , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalita' per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire tremiladuecento e fino ad un massimo di centomila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera b), l'imposta al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni puo' stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalita' stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione. Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall' , puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall' . In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli e , e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalita' delle annotazioni".

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: ROGNONI