Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.
Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:
a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.
La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.
I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.
Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.
Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria".
"I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.
Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:
a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.
La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.
I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.
Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.
Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria".
NOTE
Note all' reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica".
- L' riguarda il ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".
"Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".
2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, dovra' prevedere:
a) che siano mantenuti i primi dieci comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;
b) che siano istituiti comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali previsti dalla presente legge;
c) che l'elezione dei membri dei comitati nazionali avvenga con votazione unica.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall' , quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonche' tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di presidenza del Consiglio stesso.
Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall' ".
- Il testo del (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) e' il seguente:
"I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Per i compiti previsti dalla , il Comitato interministeriale per la programmazione economica e integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Il D.P.C.M. 2 agosto 1963 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 agosto 1963.
Art. 3.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali di consulenza del consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sara' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base alla presente legge, i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei suoi componenti.
Note all' :
- Il e' riportato nelle note all'art. 2.
- L' prevedeva che:
"Entro il centoventesimo giorno dalla data d'entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'art. 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso art. 4, dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sara' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'art. 1, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.
Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei comitati nazionali anche coloro che ne hanno gia' fatto parte nei precedenti quadrienni".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GRANELLI, Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI