N NORME. red.it

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.
NOTE Nota all' recava norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:
a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;
b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Nota all'art. 5: Il testo degli articoli 219 e seguenti del lesto unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e' il seguente: "Art. 219 (come sostituito dalla ). - Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000. La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge. [Ai sensi dell' non costituiscono piu' reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda. La sostituzione della pena dell'ammenda con la sanzione amministrativa e' stata confermata dall' , il cui art. 42 ha abrogato, dal 29 maggio 1982, le disposizioni di cui alla predetta . Si tenga presente infine che le misure minima e massima della sanzione sono state elevate di cinque volte dall' sopracitata, in relazione al primo comma dell'art. 114 della medesima legge, il quale prevede che le disposizioni dell'art. 113 si applichino a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali]. Art. 220 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del . I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222. Art. 221. - Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del sindaco, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette. Art. 222. - Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale. Art. 223. - Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un Funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui designato. Art. 224. - Centro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 225. - Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Art. 226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del , e a norma dei e : a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in stato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore. La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del , per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931. Art. 227. - La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941. Art. 228. - Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo. Art. 229. - Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica. Art. 230. - Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sara' determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto gia' concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti. Art. 231. - Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli , e 26 del . Art. 232. - E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli e , per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930. Art. 233. - Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima". Si trascrive, ad ogni buon fine, anche il testo dell'art. 234 che ha abrogato leggi e decreti citati nei precedenti articoli: "Art. 234. - Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il , che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali stabilendo altresi' le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il , contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i , e , concernenti proroga ai termini indicati agli e ; 4) il , che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall' , sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli e concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il , sul servizio idrografico; 8) la , sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la , sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il (prorogato con ), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il , che reca un'aggiunta all' ; 12) il , concernente disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il , che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la , che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli articoli 1 e 12, 16 e 17, , che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il , che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'art. 6; 16) il , recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il , recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il , concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con del citato art. 97 e c) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge".

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI