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Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa e' equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Universita' della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
2. Alle autorita' accademiche della Scuola normale e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

Nota all' concernente: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI