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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, e' convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 giugno 1986.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI