Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.
Art. 1.
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1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale))