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Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e' stabilita nelle seguenti misure annue:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;
b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;
c) per il grado di commendatore, L. 800.000;
d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;
e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.

Art. 2.

1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione e' stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.
Note all'art. 2: - Il testo dell' (Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia) e il seguente: "Art. 5. - L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace". - L'importo dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare e fissato dall' (Definitive riordinamento delle pensioni di guerra) nella misura annua di L. 3.000.000.

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI