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Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Nota all' reca norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico. La lettera b) dell'art. 2 prevede la esclusione dalla cessione in proprieta' degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Art. 2.


In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.
Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.
Note all'art. 2: - Il principio per cui si fa riferimento all' (Norme per l'edilizia residenziale) riguarda la stima del prezzo di cessione a riscatto degli alloggi che e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della ). - Il testo vigente dell' , come modificato dagli e ed integrato dall' , e' il seguente: "Art. 6. (Prezzo della cessione). - Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente. Il valore venale e' determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e' presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dell'intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile. In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato. Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario. Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma e' ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio. Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali". Inoltre l' prevede che la commissione di cui all'art. 6 soprariportato sia integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 3.



L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, ai quali non sia stato gia' comunicato il prezzo di cessione, il valore venale degli alloggi determinato dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nota all'art. 3: Il testo vigente dell' (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), e' il seguente: "Art. 28. - Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente art. 27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1.5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 22 con la maggiorazione di cui alla . In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario. Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all' , la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto dei 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento. Qualora l'assegnatario fruisca; secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall' , alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, e' dovuta una quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 6 per cento. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazione per campione. Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento. Gli assegnatari hanno tuttavia facolta' di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari. L'assegnatario puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve dame comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei pezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari 3 contabilizzate nella gestione speciale prevista dall' . Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice".

Art. 4.


Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
Note all' : - L' (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1) cosi' dispone: "Art. 9. (Pagamento del prezzo). - Il prezzo degli alloggi puo' essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5%. Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta. Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilita' consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprieta'. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario puo' sanare la morosita' ed in tal caso e' reintegrato nel suo originario diritto. L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto". - L' (recante modifiche e integrazioni al ha modificato l'aliquota del tasso di interesse delle rate mensili di pagamento del prezzo dell'alloggio (cosi' come riportata all' il cui testo e' stato sopra trascritto). Per i rimanenti commi ha invece cosi' disposto: "il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato. La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959.

Art. 5.


In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta' avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta', avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purche' dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all' (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2) e' entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioe' il 20 agosto 1978. - Il testo dell'art. 7 della legge ti. 231/1962 (per l'argomento della legge v. nelle note all'articolo precedente) e' il seguente: "Art. 7. - L' , e' sostituito dal seguente: "Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo. In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento. Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto. Coloro che non esercitano la facolta' di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice. Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente e' esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia prevista alla ".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI