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Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.