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Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Ai fini della presente legge, il termine entita' tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unita' tecnica, cosi' come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.
NOTE Note al titolo: - La (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977) reca norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote. - il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) contiene disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche. Nota all'art. 1: La legge n. 38, 1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982) concerne modifiche ad alcuni articoli del approvato con , e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla .

Art. 2.


Per unita' tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che puo' espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unita' sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unita' tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unita' tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o piu' decreti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, cosi' come modificato dall'articolo 11 della presente legge.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 5 della legge n. 572/197.7 (per l'argomento della legge v. nelle note al titolo) e' il seguente: "Art. 5. - Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore e' conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione. Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformita' di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformita' della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonche' gli altri Stati membri. Il Ministero dei trasporti informa le autorita' competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento". Il testo dell'art. 3 della medesima , richiamato dall'art. 5 soprariportato, e' stato sostituito dall'art. 11 della legge qui pubblicata.

Art. 3.


Qualora l'unita' tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.
La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unita' tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.
In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.
Nota all'art. 3: Per il nuovo testo dell' v. l'art. 11 della legge qui pubblicata.

Art. 4.


Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.
Nota all'art. 4: Per l'argomento della v. nelle note al titolo.

Art. 5.


Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unita' tecnica deve apporre su ciascuna unita', costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unita' tecnica, il numero di omologazione.

Art. 6.


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocita' massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari".
Nota all'art. 6: Il testo dell' , come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1. - Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che e specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attivita' agricola o forestale. Il trattore puo' essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori. La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocita' massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari. Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo art. 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione. Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo art. 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 3 nonche' alle verifiche previste dalla scheda di omologazione. Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformita' delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9. Non sussiste la conformita' con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge. Non vi e' divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunita' europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non e' stabilito alcun limite. Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote. Il termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunita' europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma. Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunita' europee".

Art. 7.


All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:
"I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Nota all'art. 7: Il D.P.R. 19 febbraio 1981, n. 212 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981) reca norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche. Il testo dell'art. 1 di tale decreto, come integrato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1. - Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) velocita' massima e piattaforme di carico; b) retrovisori; c) campo di visibilita' e tergicristalli; d) sterzo; e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; f) frenatura; g) sedili per accompagnatore; h) livello sonoro all'orecchio del conducente; i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel; m) sedile del conducente; n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12. I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti: 90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8. Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti: 96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equiparare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm; carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm; possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione; massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.

Art. 8.


Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' sostituito dal seguente:
"1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".
Nota all'art. 8: Per l'argomento del v. nota precedente. Il punto 1 dell'allegato 1 elenca le prescrizioni relative alla velocita' massima di costruzione dei trattori ai fini del rilascio dell'omologazione CEE.

Art. 9.



Dopo il punto 8.4.3. dell'allegato I (modello di scheda informativa) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:
"8.4.4.: spazio di manovra del conducente;
8.4.5.: finestrini".
Nota all'art. 9: Il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) reca disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.

Art. 10.


Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:
"7.4.4.: spazio di manovra del conducente. . . . . . . . . . . . . DP 7.4.5.: finestrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DP".
Nota all'art. 10: Per l'argomento del v. nella nota precedente.

Art. 11.



L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".
Nota all'art. 11: Per l'argomento della v. nelle note al titolo.

Art. 12.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI