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Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.

Art. 1.


Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. E' soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvedera', con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966. n. 1185, e successive modificazioni.
Note all'art. 1: - La tabella B annessa alla sostituisce la tabella allegata alla , relativa al ruolo organico della Magistratura. - La tabella B annessa al riporta la pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello.