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Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e oli combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 2.


Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".
NOTE Note all'art. 2: - il testo del punto 3) della lettera G) della tabella B allegata alla , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall' , convertito nella , e dal presente articolo, e' il seguente: Aliquota per quintale lire "G) Oli da gas e oli combustibili speciali: (Omissis) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 kW. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100" - Il testo del punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: Aliquota per quintale lire "H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: (Omissis) 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a i kW. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI