Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
Protocollo
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO
recante un emendamento alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE
riunita nella sua venticinquesima sessione (straordinaria) in Montreal il 10 maggio 1984,
preso atto che l'aviazione civile internazionale puo' essere di grande ausilio per creare e conservare l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, e che ogni abuso puo' divenire una minaccia alla sicurezza generale,
preso atto che e' desiderabile evitare frizioni e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la pace nel mondo,
preso atto che e' necessario che l'aviazione civile internazionale possa essere sviluppata in modo sicuro ed ordinato,
preso atto che nel rispetto delle elementari considerazioni di umanita' deve essere garantita la sicurezza e la vita delle persone a bordo degli aerei civili,
preso atto del fatto che, nella convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, gli Stati contraenti:
riconoscono che ciascuno Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio,
si impegnano, allorquando emanano regolamenti per i loro aerei di Stato, a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aerei civili,
convengono di non usare gli aerei civili a scopi non compatibili con le finalita' della convenzione,
preso atto della determinazione degli Stati contraenti di adottare misure appropriate allo scopo di impedire la violazione dello spazio aereo degli altri Stati e l'utilizzazione dell'aviazione civile a scopi incompatibili con le finalita' della convenzione e di rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile internazionale,
preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di riaffermare il principio del divieto del ricorso all'impiego delle armi contro aerei civili in volo,
1. Decide che e' auspicabile emendare di conseguenza la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
2. Approva, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 94, lettera a), della convenzione citata, il seguente proposto emendamento alla ripetuta convenzione;
Inserire, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis:
"ARTICOLO 3-bis.
a) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego dalle armi contro gli aerei civili in volo e che in caso di intercettazione, la vita delle persone che si trovano a bordo degli aerei e la sicurezza degli aerei non debbono essere messi in pericolo.
Questa disposizione non deve essere interpretata come modifica in alcun senso di quelli che sono i diritti e gli obblighi degli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite.
b) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranita', ha il diritto di esigere l'atterraggio, in un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza averne titolo, sorvola il suo territorio oppure se vi sono dei motivi ragionevoli per indurre a pensare che esso e' utilizzato per attivita' incompatibili con le finalita' della presente convenzione;
esso puo' altresi' dare a questo aeromobile ogni altra istruzione per far cessare queste violazioni. A questo scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a qualsiasi mezzo appropriato compatibile con i principi fondamentali del diritto internazionale, comprese le norme appropriate della presente convenzione, particolarmente quelle di cui alla lettera a) del presente articolo.
Ciascuno Stato contraente concorda di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l'intercettazione degli aerei civili.
c) Tutti gli aeromobili civili debbono rispettare un ordine dato in conformita' a quanto previsto al punto b) del presente articolo. A questo fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle proprie leggi o regolamenti nazionali per obbligare tutti gli aeromobili immatricolati in detto Stato o utilizzati da un operatore che ha la sede principale della propria attivita', o la sua residenza permanente nello Stato medesimo, a conformarsi a questo ordine.
Ciascuno Stato contraente dovra' fare in modo che qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti applicabili sia passibile di severe sanzioni e dovra' sottomettere il caso alle proprie competenti autorita' in conformita' del suo diritto interno.
d) Ciascuno Stato contraente prendera' misure adeguate per impedire l'impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile, immatricolato nello Stato medesimo o utilizzato da un operatore che ha la sede principale delle sue attivita' o la residenza permanente in detto Stato, per scopi incompatibili con le finalita' della presente convenzione. Questa direttiva non dovra' limitare quanto previsto alla lettera a) o costituire deroga a quanto previsto alle lettere b) e e) del presente articolo".
3. Stabilisce, in conformita' alla disposizione di cui al citato articolo 94, lettera a), della citata convenzione, in 102 il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per
l'entrata in vigore del citato emendamento, e
4. Decide che il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporra' nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali avra' uguale valore, un protocollo contenente l'emendamento citato e comprendente le seguenti disposizioni:
a) il protocollo sara' firmato dal presidente e dal segretario generale dell'assemblea;
b) il protocollo sara' aperto alla ratifica di tutti gli Stati che avranno ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avra' aderito;
e) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;
d) il protocollo entrera' in vigore, nei riguardi degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito del centoduesimo strumento di ratifica;
e) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni singolo strumento di ratifica del protocollo;
f) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati che sono parte della detta convenzione la data a far tempo dalla quale detto protocollo entrera' in vigore;
g) il protocollo entrera' in vigore, nei confronti di tutti gli Stati contraenti che lo avranno ratificato dopo la data sopra citata, dal momento in cui ciascuno Stato avra' depositato i suoi strumenti di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Di conseguenza, in conformita' alla suddetta decisione dell'assemblea, il presente protocollo e' stato redatto dal segretario generale dell'Organizzazione.
IN FEDE DI CHE, il presidente ed il segretario generale della venticinquesima sessione (straordinaria) dell'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati, a questi effetti dall'assemblea, hanno apposto la rispettiva firma al presente protocollo.
FATTO a Montreal il dieci maggio dell'anno millenovecentottantaquattro, in un documento unico nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.
Yves Lambert
Segretario generale
Assad Kotaite
Presidente della 25ª sessione (straordinaria) dell'Assemblea
PROTOCOLLO
recante un emendamento alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE
riunita nella sua venticinquesima sessione (straordinaria) in Montreal il 10 maggio 1984,
preso atto che l'aviazione civile internazionale puo' essere di grande ausilio per creare e conservare l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, e che ogni abuso puo' divenire una minaccia alla sicurezza generale,
preso atto che e' desiderabile evitare frizioni e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la pace nel mondo,
preso atto che e' necessario che l'aviazione civile internazionale possa essere sviluppata in modo sicuro ed ordinato,
preso atto che nel rispetto delle elementari considerazioni di umanita' deve essere garantita la sicurezza e la vita delle persone a bordo degli aerei civili,
preso atto del fatto che, nella convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, gli Stati contraenti:
riconoscono che ciascuno Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio,
si impegnano, allorquando emanano regolamenti per i loro aerei di Stato, a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aerei civili,
convengono di non usare gli aerei civili a scopi non compatibili con le finalita' della convenzione,
preso atto della determinazione degli Stati contraenti di adottare misure appropriate allo scopo di impedire la violazione dello spazio aereo degli altri Stati e l'utilizzazione dell'aviazione civile a scopi incompatibili con le finalita' della convenzione e di rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile internazionale,
preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di riaffermare il principio del divieto del ricorso all'impiego delle armi contro aerei civili in volo,
1. Decide che e' auspicabile emendare di conseguenza la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
2. Approva, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 94, lettera a), della convenzione citata, il seguente proposto emendamento alla ripetuta convenzione;
Inserire, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis:
"ARTICOLO 3-bis.
a) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego dalle armi contro gli aerei civili in volo e che in caso di intercettazione, la vita delle persone che si trovano a bordo degli aerei e la sicurezza degli aerei non debbono essere messi in pericolo.
Questa disposizione non deve essere interpretata come modifica in alcun senso di quelli che sono i diritti e gli obblighi degli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite.
b) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranita', ha il diritto di esigere l'atterraggio, in un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza averne titolo, sorvola il suo territorio oppure se vi sono dei motivi ragionevoli per indurre a pensare che esso e' utilizzato per attivita' incompatibili con le finalita' della presente convenzione;
esso puo' altresi' dare a questo aeromobile ogni altra istruzione per far cessare queste violazioni. A questo scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a qualsiasi mezzo appropriato compatibile con i principi fondamentali del diritto internazionale, comprese le norme appropriate della presente convenzione, particolarmente quelle di cui alla lettera a) del presente articolo.
Ciascuno Stato contraente concorda di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l'intercettazione degli aerei civili.
c) Tutti gli aeromobili civili debbono rispettare un ordine dato in conformita' a quanto previsto al punto b) del presente articolo. A questo fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle proprie leggi o regolamenti nazionali per obbligare tutti gli aeromobili immatricolati in detto Stato o utilizzati da un operatore che ha la sede principale della propria attivita', o la sua residenza permanente nello Stato medesimo, a conformarsi a questo ordine.
Ciascuno Stato contraente dovra' fare in modo che qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti applicabili sia passibile di severe sanzioni e dovra' sottomettere il caso alle proprie competenti autorita' in conformita' del suo diritto interno.
d) Ciascuno Stato contraente prendera' misure adeguate per impedire l'impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile, immatricolato nello Stato medesimo o utilizzato da un operatore che ha la sede principale delle sue attivita' o la residenza permanente in detto Stato, per scopi incompatibili con le finalita' della presente convenzione. Questa direttiva non dovra' limitare quanto previsto alla lettera a) o costituire deroga a quanto previsto alle lettere b) e e) del presente articolo".
3. Stabilisce, in conformita' alla disposizione di cui al citato articolo 94, lettera a), della citata convenzione, in 102 il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per
l'entrata in vigore del citato emendamento, e
4. Decide che il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporra' nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali avra' uguale valore, un protocollo contenente l'emendamento citato e comprendente le seguenti disposizioni:
a) il protocollo sara' firmato dal presidente e dal segretario generale dell'assemblea;
b) il protocollo sara' aperto alla ratifica di tutti gli Stati che avranno ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avra' aderito;
e) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;
d) il protocollo entrera' in vigore, nei riguardi degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito del centoduesimo strumento di ratifica;
e) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni singolo strumento di ratifica del protocollo;
f) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati che sono parte della detta convenzione la data a far tempo dalla quale detto protocollo entrera' in vigore;
g) il protocollo entrera' in vigore, nei confronti di tutti gli Stati contraenti che lo avranno ratificato dopo la data sopra citata, dal momento in cui ciascuno Stato avra' depositato i suoi strumenti di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Di conseguenza, in conformita' alla suddetta decisione dell'assemblea, il presente protocollo e' stato redatto dal segretario generale dell'Organizzazione.
IN FEDE DI CHE, il presidente ed il segretario generale della venticinquesima sessione (straordinaria) dell'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati, a questi effetti dall'assemblea, hanno apposto la rispettiva firma al presente protocollo.
FATTO a Montreal il dieci maggio dell'anno millenovecentottantaquattro, in un documento unico nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.
Yves Lambert
Segretario generale
Assad Kotaite
Presidente della 25ª sessione (straordinaria) dell'Assemblea