Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita' e di efficienza, aggiornamento del personale
1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.
NOTE
Note all' concerne l'ordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. I primi tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano quadriennale di sviluppo delle Universita'. Si trascrive il testo di detti commi:
"il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
Il piano, come prevede l' , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
- La reca norme per l'istituzione di nuove Universita'. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge e' cosi' formulato: "Il piano quadriennale di sviluppo della Universita', di cui all' , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
- La concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- Il testo dell' concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' il seguente:
"Art. 92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero della pubblica istruzione, le Universita' e le opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facolta'.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore".
Art. 2.
Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro
In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Nota all' concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
Art. 3.
Servizi sociali
1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) e' il seguente:
"Art. 23. (Estensione delle norme di cui alla ) - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli , , , , , , e , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
- La reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, delle liberta' sindacali e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 11 di tale legge cosi' dispone: "Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
Art. 4.
Decentramento amministrativo-contabile
1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonche' ai ricercatori universitari.
2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.
3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformita' ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennita' o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.
4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato a favore delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.
5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo e' autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilita' di differenze tra corrisposto e dovuto.
6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilita' che le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.
7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.
8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' , recante norme sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici e' il seguente:
"Art. 3. - Nel , modificato dall' , convertito, con modificazioni, nella , della , le parole: "per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite dei sei per cento" sono sostituite dalle altre: "che costituisce il limite del quattro per cento". Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: "Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri e cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, e' posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilita' eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro"".
- La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al (per l'argomento del decreto v. nella nota seguente) e' la seguente:
Posti di qualifica
E - Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Posti di funzione
Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale. . . . . . 200
Art. 5.
Attribuzione di funzioni ai dirigenti
1. I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.
2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Nota all' concerne "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".
Art. 6.
Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile
1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalita' indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.
2. A partire dal 1 gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresi' gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.
Nota all' concerne "Norme di accesso alla dirigenza statale". Il testo delle lettere b) e e) e' riportato nella nota all'art. 20.
Art. 7.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo
1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verifichera' la vacanza.
3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalita' di partecipazione.
4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche' alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.
6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato e' attribuito un punteggio inferiore a 36.
7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;
b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.
8. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
9. La commissione esaminatrice del concorso e nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.
10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.
Note all'art. 7:
- Il testo unico approvato con detta le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Il , concernente "Nome di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con ", agli articoli 26, 27 e 29 stabilisce gli adempimenti del capo del personale concernente rispettivamente il fascicolo personale, lo stato matricolare e il rilascio di copie dello stato matricolare;
l'art. 67 dello stesso D.P.R. e' il seguente:
"Art. 67. - Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con , ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici.
amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale:
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e' valutata, dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo".
Art. 8.
Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria
1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.
2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Nota all'art. 8:
Il testo dell' (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) e' il seguente:
"Art. 12. - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con , si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' . Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possono interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva, dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza".
Art. 9.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria
1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalita' di partecipazione.
4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attivita' istituzionali delle Universita' e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonche' ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.
6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale, nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.
7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;
b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;
c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.
9. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.
11. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.
12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.
Note all'art. 9:
- I quadri A, D e G della tabella IX allegata al (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) comprendono rispettivamente i primi dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, i primi dirigenti per i servizi di ragioneria, i primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
- Per quanto riguarda gli , , e v. nelle note all'art. 7.
Art. 10.
Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale
Il quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai quadri G ed H della tabella A allegata alla presente legge.
Nota all'art. 10:
Il quadro G della tabella IX allegata al (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5), nella formulazione originaria, era il seguente:
Quadro G. - Dirigenti amministrativi delle Universita' e istituti di istruzione superiore
----> Vedere immagine <----
Successivamente e' stato cosi' integrato:
Dirigenti superiori: 6 posti ai sensi del , convertito, con modificazioni, nella , 7 posti ai sensi della .
Primi dirigenti: 15 posti ai sensi del successivo , 1 posto ai sensi del , 3 posti ai sensi della , 1 posto ai sensi della , 6 posti ai sensi della .
Art. 11.
Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione
1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale.
2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.
3. L'assegnazione della sede, nei casi di piu' domande, e' effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.
4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.
5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore, con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio, nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.
6. Il Ministro della pubblica istruzione puo', in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.
Art. 12.
Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche
1. E' istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale e' articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:
a) prima qualifica funzionale: professionalita' ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unita' organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;
b) seconda qualifica funzionale: alta professionalita' e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unita' organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.
4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:
PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.
PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
coordinatore tecnico.
Il coordinatore tecnico:
svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attivita' di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;
puo' coordinare l'attivita' di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e puo' avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attivita' presso strutture affini;
puo' essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilita' delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;
sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati;
puo' avere la responsabilita', anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorita' regionali e dalla prefettura, preposti ad attivita' didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonche' la osservanza delle norme di radioprotezione;
in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario e' preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.
coordinatore tecnico.
Il coordinatore tecnico:
svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attivita' di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;
puo' coordinare l'attivita' di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e puo' avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attivita' presso strutture affini;
puo' essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con l'assunzione della diretta responsabilita' delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;
sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilita' delle valutazioni finali dei risultati;
puo' avere la responsabilita', anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorita' regionali e dalla prefettura, preposti ad attivita' didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonche' la osservanza delle norme di radioprotezione;
in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario e' preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
coordinatore di elaborazione dati.
Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attivita' altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione.
Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.
In particolare le sue funzioni possono essere:
1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
3) effettuazione di studi di fattibilita' e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;
4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;
5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;
6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.
coordinatore di elaborazione dati.
Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attivita' altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro evoluzione.
Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.
In particolare le sue funzioni possono essere:
1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
3) effettuazione di studi di fattibilita' e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;
4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;
5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;
6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca.
Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facolta', interistituto, interfacolta' e interdipartimentali; ovvero e' responsabile in centri interistituto, interfacolta' e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.
Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facolta', interistituto, interfacolta' e interdipartimentali; ovvero e' responsabile in centri interistituto, interfacolta' e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.
d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.
Ai funzionari di tale area competono:
le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;
l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;
la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;
l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;
la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.
SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
coordinatore generale tecnico.
Il coordinatore generale tecnico e' funzionario tecnico con la responsabilita' in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;
promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;
in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;
nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformita' agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facolta', sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attivita', e' responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attivita' e svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.
Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attivita' di piu' coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Puo' svolgere le attivita' proprie del coordinatore di elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale.
Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attivita' di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;
promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;
esercita attivita' propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;
coordina e promuove le attivita' di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;
fornisce consulenze nei settori di propria competenza.
d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:
coordinatore generale dell'ufficio tecnico.
Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico e' un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;
svolge altresi' compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Universita'.
Ai funzionari di tale area competono:
le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;
l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;
la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;
l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;
la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.
SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE.
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:
coordinatore generale tecnico.
Il coordinatore generale tecnico e' funzionario tecnico con la responsabilita' in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessita', dichiarata con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;
promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;
in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;
nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformita' agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facolta', sovraintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attivita', e' responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attivita' e svolge attivita' di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.
Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attivita' di piu' coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Puo' svolgere le attivita' proprie del coordinatore di elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale.
Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:
e' responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attivita' di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;
promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;
esercita attivita' propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;
coordina e promuove le attivita' di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;
fornisce consulenze nei settori di propria competenza.
d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari:
coordinatore generale dell'ufficio tecnico.
Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico e' un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;
svolge altresi' compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Universita'.
5. Le attivita' relative ai profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformita' alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.
6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalita' delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Note all' concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- L' (per l'aggiornamento del decreto v. nella nota all'art. 1), cosi' dispone:
"La particolare complessita' delle attrezzature scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'".
Il testo dell' , concernente "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego specifico dell'energia nucleare", e' il seguente:
"Art. 103 - Qualora nelle operazioni con sostanze radioattive si verifichi una contaminazione dell'ambiente, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e in ogni caso coloro che ne vengono a conoscenza per ragioni di lavoro o di servizio devono prendere tutti i provvedimenti per eliminare il pericolo di ulteriori contaminazioni e di danno alle persone.
Nel caso che vi sia pericolo di diffusione della contaminazione alle persone, all'aria, all'acqua, al suolo di zone non controllate, le persone di cui sopra debbono darne immediata comunicazione al medico provinciale".
Il testo dell' (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 90. (Centri di servizi interdipartimentali). - Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati".
- Il titolo III del (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1) concerne la ricerca scientifica.
Art. 13.
Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche
Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Nota all' concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
Art. 14.
Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.
2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale e' ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale e' ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma.
3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresi' determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' le altre modalita' per lo svolgimento dei concorsi stessi.
Note all' :
L' (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) stabilisce che:
"Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi".
Art. 15.
Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unita', e' istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.
2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.
3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilita' connesse alla vice-dirigenza.
4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procedera' alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.
5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso e' riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' per tutte le modalita' necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.
6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.
7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza.
8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.
9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Note all'art. 15:
- I primi tre commi dell' (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) cosi' dispongono:
"Le disposizioni contenute nel presente; capo si applicano al personale non docente delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla , al personale delle opere universitarie.
Il personale non docente gia' appartenente alla soppressa opera universitaria dell'Universita' degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del , dal 1 novembre 1978, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unita' di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge".
Nelle Universita' e negli istituti di istruzione universitaria, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento sono:
direttori amministrativi di prima classe ad esaurimento, direttori amministrativi di seconda classe ad esaurimento, gli ispettori generali di ragioneria ad esaurimento, direttori di ragioneria di prima classe ad esaurimento.
- il titolo III del (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) reca disposizioni finali e transitorie.
Art. 16.
Determinazione delle piante organiche di ateneo
1. La dotazione organica del personale non docente dell'Universita' e degli istituti di istruzione universitaria e' determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.
3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Universita' e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.
Art. 17.
Revisione dei contingenti dei profili professionali
Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
Art. 18.
Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo
1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Universita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria.
2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.
Nota all'art. 18:
Vedere nelle note all'art. 1.
Art. 19.
Modalita' per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali
1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Universita' di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione puo' assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.
Art. 20.
Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile
I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalita' dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge.
Nota all'art. 20:
Il testo dei primi sei commi dell' (Norme di accesso alla dirigenza statale) e' il seguente:
"Art. 1. - L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo della stessa amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;
c) il 10 per cento dei posti e' destinato al corso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
d) il 10 per cento dei posti e' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e e) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera o) del presente articolo partecipa altresi' il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della ".
Art. 21.
Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalita' indicati nello stesso decreto.
2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Note all'art. 21:
Per i dirigenti superiori, destinatari della norma, v. nelle note all'art. 10. Vedere anche la nota all'art. 8.
Art. 22.
Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.
2. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.
3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.
4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
Nota all'art. 22:
I bibliotecari, di cui al titolo III del (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) sono i bibliotecari-capo ad esaurimento e i bibliotecari di prima classe ad esaurimento.
Art. 23.
Snellimento delle procedure concorsuali
1. I rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto e' in ogni caso retribuito.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi gia' espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.
Art. 24.
Disposizioni varie
1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 10 gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Universita' dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessita'.
3. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Universita' ed istituto di istruzione universitaria.
4. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.
Note all'art. 24:
I primi sette commi dell' , recante norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonche' disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle universita', cosi' dispongono:
"Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendente delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, e' assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal , convertito nella .
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con , e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con .
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, nonche' presso gli osservatori astronomici e vesuviano, e' riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della meta' se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della meta' e comunque per non piu' di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.
Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianita' riconosciuta per effetto del precedente comma. E' consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica gia' conseguita, se piu' favorevole.
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o piu' qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianita' maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo e' disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.
Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1 gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1 maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalita' indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 10 gennaio 1977, nonche' del personale appartenente a carriere articolate in due o piu' qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianita' ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge".
- L' , concernente "Disposizioni transitorie per il personale non docente delle Universita', prevede che: "I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici gia' riconosciuti dalla , ai sensi dell' , ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al ".
- L' (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che: "La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso, per esami, al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 5. - Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni universita' od istituto di istruzione universitaria.
Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, e' cosi' composta:
a) dal rettore o direttore, che la presiede;
b) dal direttore amministrativo;
c) da due rappresentanti del personale docente;
d) da due rappresentanti del personale non docente.
I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle universita' ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio".
- Il testo dell' , concernente "Revisione della disciplina del reclutamento di personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozioni di misure idonee ad evitare la formazione di precarieta' e sistemazione del personale precario esistenti", e' il seguente:
"Art. 75. - Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all' , non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale e' stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo, i criteri di cui all'articolo 16, commi terzo, quarto, quinto e settimo della legge 25 ottobre 1.977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.
Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il concerne "Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione".
Art. 25.
Assunzioni obbligatorie
1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Note all' riguarda "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
- L' , abrogato dal presente articolo, riguardava la procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie nelle Universita'.
- L'art. 1, ultimo comma, della , abrogato dal presente articolo, sostitutiva il secondo comma del sopracitato .
Art. 26.
Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena
1. Con gli stessi criteri e modalita' di cui all'articolo 16, e' determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Universita' di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.
3. Rientrano, altresi', nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977.
4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, e' costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Universita' di Siena.
5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, e' cosi' composta:
a) dal presidente, che la presiede;
b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica piu' elevata;
c) da un rappresentante del personale docente;
d) da un rappresentante del personale non docente.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.
8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvedera' con personale non docente dell'Universita' di Siena, secondo le modalita' previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonche' dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.
Note all' reca "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena".
- L' (per l'argomento della legge v.
nelle note all'art. 24) concerne gli adempimenti connessi ai rapporti con l'INAIL. L'art. 7 della stessa legge n. 808 cosi' dispone:
"Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
d) sospensione cautelare facoltativa".
- L' stabilisce che fra l'Universita' di Siena e la Scuola per stranieri venga stipulata una convenzione, rinnovabile, per il funzionamento amministrativo della Scuola.
- L' , concernente l'approvazione del nuovo statuto della Scuola, prevede che:
"La convenzione con l'Universita' di Siena di cui all' , assicura alla Scuola il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento nel contingente e nei limiti che verranno fissati, dalla convenzione stessa".
Art. 27.
Inquadramento di personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia e del CEPAS
1. Il personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Universita' statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalita' si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalita' e con i medesimi criteri e' inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Universita' di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.
Nota all' :
L' (Norme per il funzionamento dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia), abrogato dal presente articolo, stabiliva che il personale non insegnante fosse a carico dell'universita'.
Prevedeva, inoltre che le norme statutarie per l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico richiamassero in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale non insegnante delle universita' statali.
Art. 28.
Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita
1. Nei confronti del personale docente e non docente gia' dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.
La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.
2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Nota all'art. 28:
Il testo dell' (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Art. 76. - Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74, e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla .
In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro provvedera' a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennita' maturata ed il predetto importo teorico e' corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al e , si applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al . Per la sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma".
Art. 29.
Redistribuzione e aumento degli organici
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.
Art. 30.
Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
1. Con apposito provvedimento si provvedera' alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.
Art. 31.
Disposizioni abrogative
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
Nota all' :
L' (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1), abrogato dal presente articolo, cosi' recitava:
"Art. 86. - Le immissioni in servizio decorrono dal 1 novembre di ciascun anno.
Il collocamento a riposo e' disposto con decorrenza dal 10 novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di eta' o della data del pensionamento anticipato che dovra' essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.
I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze".
Art. 32.
Norme finali
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.
Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.
2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e' determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge.
Note all' :
- L' (per l'argomento del decreto v. note all'art. 1) cosi' dispone: "Le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilita' diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Universita'".
- Il approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
- Il testo dell' (Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano) e' il seguente:
"Art. 6. - Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell' , al personale interessato sara' attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.
Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica".
- Vedere la nota all'art. 10, per quanto concerne il quadro G.
- Il , convertito con modificazioni, nella riguarda "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
- Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 24.
Art. 33.
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui all'articolo 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Tabelle
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico