Autorizzazione al Ministero del tesoro a rimborsare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni somme concernenti il pagamento delle pensioni al personale degli uffici locali e delle agenzie.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" e' istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con quello del tesoro, e' nominata una commissione ai fini degli accertamenti, delle ricognizioni e degli adempimenti contabili connessi alla istituzione della sub-gestione di cui al precedente comma ed alla imputazione delle attivita' e passivita' patrimoniali, alla gestione del Fondo di quiescenza ed alla sub-gestione dei beni immobili in relazione alla rispettiva origine.
La commissione, presieduta dal dirigente generale preposto al servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e' composta da tre funzionari di detta Amministrazione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari dell'Istituto postelegrafonici.
All'onere derivante dalla istituzione della commissione di cui al secondo comma del presente articolo, valutato in lire sei milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i medesimi esercizi finanziari.
NOTE
Nota al titolo:
La legge qui pubblicata, oltre a riguardare la materia specificata nel titolo, disciplina anche l'installazione e la gestione di telefoni pubblici a gettone presso uffici dell'Amministrazione statale (art. 5).
Nota all'art. 1:
L'art. 140 del testo unico approvato con , cosi' dispone:
"Presso l'istituto postelegrafonici e' istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.".
L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti".
Art. 2.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici un contributo straordinario, nella misura massima di lire 525 mila milioni, che l'ente versa al gestore centrale dei depositi vari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la reintegrazione del "conto corrente infruttifero per il movimento dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali" delle somme prelevate fino al 31 dicembre 1984 per assicurare il trattamento di quiescenza al personale iscritto al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso in venticinque annualita' nella misura, rispettivamente, di lire 12.860 milioni, di lire 11.790 milioni e di lire 10.520 milioni negli anni 1985, 1986 e 1987 e nella misura costante di lire 22.265 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2009.
Le annualita' sono rimborsate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal Ministero del tesoro con la modulazione indicata nel precedente comma e sono, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata, per il triennio 1985-1987, ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere", previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.
Gli importi del contributo straordinario di cui al precedente comma, valutati in lire 158 mila milioni, 173 mila milioni e 195 mila milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.
I relativi versamenti possono essere corrisposti in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.
Nota all'art. 3:
Si veda il testo dell'art. 140 del testo unico approvato con , riportato nella nota precedente.
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, valutato in complessive lire 170.860 milioni per l'anno 1985, lire 184.790 milioni per l'anno 1986 e lire 205.520 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passivita' pregresse".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Gli apparecchi telefonici pubblici a gettoni possono essere installati presso uffici dell'Amministrazione statale solo se forniti di apposite gettoniere la cui gestione e', di regola, effettuata dalla societa' concessionaria del servizio telefonico pubblico.
Nei casi di effettiva impossibilita', per la predetta societa' concessionaria, di gestire il servizio delle gettoniere, da riscontrarsi dal capo dell'ufficio dell'Amministrazione statale interessata, la custodia dei gettoni o del relativo controvalore e' affidata, dal capo dell'ufficio stesso, al consegnatario od al consegnatario-cassiere che se ne da' carico, in deroga alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, su apposito registro a pagine numerate nel quale vanno annotate le singole operazioni di riscossione e di pagamento a mano a mano che esse si verificano.
Nota all' , detta la disciplina per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI