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Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Preambolo
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio 1975, n. 382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
E' fatta, altresi', salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
NOTE Nota all' : L' (Nonne sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare decreti delegati per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative. In attuazione di questa delega e' stato emanato il individua le funzioni amministrative rientranti nella materia "agricoltura e foreste" mentre l'art. 69 concerne il trasferimento delle funzioni relative ai territori montani ed alle foreste. Nota all' , ha sostituito la disciplina contenuta negli , , , e , approvato con . Il relativo regolamento di esecuzione e' stato approvato con .

Art. 2.


I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
((5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato)).
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.



La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Note all'art. 3, ultimo comma: - La , ha convertito vari decreti-legge riguardanti il riordinamento degli usi civici nel Regno. L'art. 4 di detta legge prevede: "Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi: 1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita; 2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria. Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario. Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in genere i diritti di servizi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare. Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici 1 diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finche' non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario". I diritti di cui all'art. 1 sono gli usi civici e "qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune. - Il , ha approvato il regolamento esecutivo della . L'art. 9 di detto regolamento prevede: "Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procedera' alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario".

Art. 4.



I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5.


Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneita'.
Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneita' con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
Sul tesserino devono essere riportate le generalita' e la fotografia.
L'eta' minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a cio' addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta'.
E' in ogni caso vietato:
a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 6.


Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalita' di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
5) (( Tuber uncinatum )) , dal 1 ottobre al 31 dicembre;
6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.

Art. 7.


I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varieta', ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurita'.
I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varieta'.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varieta', secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8.


La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:
1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 9.


I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la localita' ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonche' l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10.


I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11.


I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostanze, purche' non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.
E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 12.


Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13.


Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
(( a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum; ))
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14.


E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

Art. 15.


La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
Nota all'art. 15, ultimo comma: Il testo dell' e' il seguente: "Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano; 2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identita'; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.

Art. 16.


Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

Art. 17.


Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sara' effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.
La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque, da essi condotti, ne' ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
Nota all'art. 17, primo comma: Il testo dell' (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. Nella prima applicazione delle Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente. L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa".

Art. 18.


Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalita' delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale e' trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 19.


Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20.

Nota all'art. 20: La legge abrogata concerneva disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Allegato 1

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIABILI

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola piu' o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
Emana un forte profumo gradevole.
Matura da ottobre a fine dicembre.
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
Ha spore ovali bruno scure opache a maturita', aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
Emana un delicato profumo molto gradevole.
Matura da meta' novembre a meta' marzo.
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; e' di grossezza mai superiore ad un uovo.
Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.
Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
Matura da febbraio a marzo.
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.
Emana debole profumo.
Matura da giugno a novembre
((5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero,con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre)) .
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata piu' o meno scuro.
Ha spore ovali brune, traslucide a maturita', aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, piu' piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.
Emana poco profumo.
Matura da gennaio a tutto marzo.
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo bruno con venature numerose e ramose.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
Matura da meta' gennaio a meta' aprile.
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
Matura da agosto ad ottobre.
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
Ha peridio o scorza nera con verruche piu' piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
Emana un debole profumo.
Matura da settembre ai primi di maggio.

Allegato 2

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI


Parte di provvedimento in formato grafico


((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 17 maggio 1991, n. 162 ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che "Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt.,tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";

b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.""