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Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985.

Art. 360

Articolo 360

1. In deroga all'articolo 190, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
a) Per quanto riguarda i prodotti importati negli altri stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 85,7% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 71,4% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 57,1% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 42,8% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 28,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 14,2% del dazio di base,
- l'ultima riduzione, del 14,2%, ha luogo il 1 gennaio 1992.
b) Per quanto riguarda prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri stati membri della Comunita':
- il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base,
- l'ultima riduzione, del 12,5% ha luogo il 1 gennaio 1993.
2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di
base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996.
3. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione negli stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo, per le sardine fresche, refrigerate e congelate, della sottovoce 03.01 B I d) della tariffa doganale comune e le preparazioni e conserve di tonno e di acciughe delle sottovoci 16.04 E e 16.04 ex F della tariffa doganale comune, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base,
- l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993.
4. In deroga all'articolo 197, la Repubblica portoghese modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita':
- a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 12,5% il un divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune.
- A decorrere dal 1 gennaio 1987:
a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi,
b) negli altri casi, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5%, alle seguenti date:
- 1 gennaio 1987,
- 1 gennaio 1988,
- 1 gennaio 1989,
- 1 gennaio 1990,
- 1 gennaio 1991,
- 1 gennaio 1992.
La Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1983.