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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.