N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI E APPRENDISTI

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che Soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.