Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
Art. 20
Articolo 20
Divieto delle rappresaglie
Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.
Divieto delle rappresaglie
Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.