Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.
Art. 10.
L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
Nota all' :
L' riguarda: "Giudizio di idoneita'".