Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso, a seguito di accordi internazionali, ai fini di una necessaria bonifica per la pacifica navigazione nelle acque sopracitate, sono estesi, indipendentemente dalla durata dell'intervento:
il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa e' fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301.
NOTE
Note all' , concerne il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
Di questa legge si trascrivono l'art. 1, primo comma, e l'art. 3 (specificamente richiamato dalla legge qui pubblicata):
"Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono".
"Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennita' speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalita' previste dall' ".
Le modalita' previste dall' (legge peraltro interamente abrogata dall' ) sono le seguenti:
"decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all' , presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge "".
- La , contiene norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in milioni 1.200, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa